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NOTIZIA
Area Nord, 10/07/2010
Fonte: Protezione Civile
Allerta incendi boschivi
La protezione civile evidenzia l'alto rischio di incendio durante la stagione calda ed in particolare nel periodo dal 17 luglio al 25 agosto
RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITA 2010 - DIVIETI E SANZIONI.

I Comuni dell'Ucman ( Unione Comuni Modenesi Area Nord ), in ottemperanza all'obbligo di informazione della popolazione di cui alla determina dirigenziale regionale n° 240 del 30 Giugno 2010 ( di attuazione della deliberazione di Consiglio Regionale n. n°114 del 2 maggio 2007 Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, capitolo 5 ( Periodo a rischio di incendio, divieti e sanzioni ),

AVVISANO

che in tutto il territorio regionale è stato dichiarato lo stato di pericolosità e contestualmente attivato lo stato di preallarme per il periodo dal 17 luglio al 25 agosto 2010, individuato come a maggiore rischio di incendi boschivi.

Spettando ai Comuni, in forma singola, associata o Unione, la funzione di Autorità Locali di Protezione Civile, fornire nelle forme e modalità ritenute più adeguate, la massima informazione alla popolazione in merito a norme, divieti e sanzioni, si indicano i principali elementi normativi di riferimento:

- L. 353/2000, art. 10, comma 5, 6 e 7;

- Deliberazione di Consiglio Regionale n°114 del 2 maggio 2007 "Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi", capitolo 5 ( Periodo a rischio di incendio, divieti e sanzioni );

- Deliberazione di Consiglio Regionale n°2354/1995: "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale",

da art.33 ad art.38;

- Codice Penale: artt.423, 423 bis e 424.

Questa la sintesi dei principali divieti e delle sanzioni:

Nel periodo di massima pericolosità sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco di incendio. In particolare, secondo quanto previsto dalle " Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale ":

- E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;

- E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele ( previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo);

- Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare

- Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;

- L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;

- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l'innesco di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato varranno invece le sanzioni previste dal Codice Penale ( art. 423 e seguenti ). In particolare:

- Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni;

- Se l'incendio è provocato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni;

- Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

N.B. Da ultimo si segnala come per l'accensione di bracieri, falò e l'allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione di alcune ricorrenze e feste paesane debba valere a riferimento quanto previsto al cap. 6 del "Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi", pag. 58 e pag. 59.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Gelmuzzi Francesco ( tel. 059/200210 ) o la Dott.ssa Pellati Silvia ( tel. 059/200211 ).

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO DI COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE UCMAN:

Marco Dott. Cestari

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